Legge Ordinaria n. 1374 del 28/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 1 febbraio 1968 n. 28)
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei mosti, vini e aceti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La denunzia di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica   12   febbraio  1965,  n.  162,  relativa  alle  campagne
vendemmiali degli anni 1965, 1966 e 1967, puo' essere presentata sino
al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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