Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1376 del 23/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1968 n. 29)
Assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia.
Assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per il quinquennio 1967-1971 allo scopo di provvedere alle esigenze derivanti dai programmi di collaborazione con la Repubblica somala il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, entro i limiti di spesa di cui al successivo articolo 4: a) ad inviare in Somalia personale tecnico di particolare competenza appartenente alle seguenti categorie: 1) personale di ruolo del Ministero degli affari esteri ovvero altro personale civile di ruolo dello Stato collocato in posizione di comando presso il Ministero degli affari esteri; 2) d'intesa con i Ministeri interessati, personale militare in servizio permanente o continuativo e delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto; 3) personale assunto a tal fine con contratto di diritto privato a tempo determinato; b) a provvedere in Italia a corsi di specializzazione ed addestramento tecnico-professionale per studenti, tecnici ed altro personale somalo, concedendo borse di studio; c) a concedere contributi alle istituzioni scolastiche ed educative somale o di interesse somalo; d) a contribuire - se necessario - al pareggio del bilancio dello Stato somalo, indirettamente, mediante la fornitura a quel Governo di materiale ed attrezzature di produzione italiana o di servizi da parte di imprese italiane, ed eventualmente, mediante la concessione di erogazioni dirette al bilancio di detto Stato; e) a concedere contributi a favore di cittadini italiani, di enti, societa' o imprese italiane o a prevalente partecipazione italiana per l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori nonche' per l'acquisto di installazioni e materiali destinati ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della spesa ritenuta ammissibile e secondo criteri generali stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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