Legge Ordinaria n. 150 del 09/03/1967 (Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1967 n. 86)
Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  alunni  convittori  e  semi convittori dei Convitti nazionali
l'istruzione   obbligatoria  e'  impartita  all'interno  dei  singoli
istituti.
  A  tal  fine,  ferme restando le disposizioni concernenti le scuole
elementari  annesse  ai  Convitti  nazionali,  a  ciascun Convitto e'
annessa  la  scuola  media  statale e possono altresi' essere annesse
scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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