Legge Ordinaria n. 158 del 21/03/1967 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1967 n. 88)
Modifica dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942,
n. 929, e' cosi' modificato:
  "Coloro  ai  quali  spetta  il diritto al nome, alla ditta, sigla o
insegna, hanno la facolta' esclusiva di farne uso come marchio per la
loro  industria o il loro commercio, purche' non sia costituito da un
nome,  ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri
in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 marzo 1967

                               SARAGAT

                                                   MORO - ANDREOTTI -
                                                                REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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