Legge Ordinaria n. 209 del 21/04/1967 (Pubblicata nella G.U. del 22 aprile 1967 n. 101)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22,
concernente  nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di
imposta  sugli  utili  distribuiti  dalle  societa',  con le seguenti
modificazioni:
    L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
    "Il  secondo  comma dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962,
n. 1745, e' sostituito dal seguente:
      "L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle
societa'  semplici,  in  nome collettivo e in accomandita semplice e'
dedotto  dall'imposta  complementare  o  dall'imposta  sulle societa'
dovute  dai  soci  nella  proporzione  stabilita dalla lettera c) del
secondo  comma  dell'articolo  135  del testo unico delle leggi sulle
imposte  dirette.  Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle
dette  societa'  concorrono a formare il reddito complessivo dei soci
ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle societa'".
  I  commi  settimo  e ottavo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre
1952, n. 1745, sono abrogati.
  L'articolo  10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e' sostituito
dal seguente:
    "Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a
leggi  di  Regioni  a  Statuto  speciale  e  su  quelli  spettanti ad
organizzazioni  di  persone  o di beni non soggette all'imposta sulle
societa'   ed  a  soggetti  tassabili  in  base  al  bilancio  esenti
dall'imposta  sulle  societa'  si  applica, in luogo della ritenuta a
titolo  di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di
imposta nella misura del trenta per cento.
  Sugli  utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia ed
a  societa'  o  associazioni  estere  senza stabile organizzazione in
Italia  si  applica,  in  luogo  della  ritenuta  a titolo di acconto
prevista  dall'articolo  1,  una  ritenuta  a titolo di imposta nella
misura del trenta per cento.
  La  ritenuta  si  considera  tuttavia  operata a titolo di acconto,
applicandosi  in  tal  caso le disposizioni dei commi primo, quarto e
quinto   dell'articolo   3,   nei  confronti  delle  persone  fisiche
effettivamente  assoggettate  all'imposta complementare in Italia. In
ogni altro caso i percipienti, fino a concorrenza dei due terzi della
ritenuta,  hanno  diritto  al rimborso dell'imposta che dimostrino di
aver pagato all'estero sugli stessi utili mediante certificazione del
competente  ufficio  fiscale  dello  Stato  estero.  Il  rimborso  e'
effettuato  a  norma  dell'articolo  172  del testo unico delle leggi
sulle  imposte  dirette.  L'indennita' prevista dall'articolo 199-bis
del  testo  unico  medesimo  e'  dovuta  con  decorrenza  dal secondo
semestre  successivo  alla  presentazione  della domanda di rimborso.
Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.
  In  tutti  i casi in cui la ritenuta e' operata a titolo di imposta
le  disposizioni  dei  primi  cinque  commi  dello  articolo 3 non si
applicano.  Per  gli utili attribuiti alle azioni al portatore non si
applicano nemmeno le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.
  Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
    "Art.  8-bis.  - Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 29
dicembre 1962, n. 1745, e' sostituito dal seguente:
        "  Qualora  il contribuente ometta di dichiarare gli utili di
cui  all'articolo  1  della  presente  legge  e il reddito imponibile
complessivo   accertabile   a   suo   carico,  ai  fini  dell'imposta
complementare,  non  ecceda  l'importo di lire 3.000.000, le sanzioni
previste  sono  ridotte  ad  un  decimo  ed  il contribuente perde il
diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'articolo 3 "".
 

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