Legge Ordinaria n. 26 del 04/02/1967 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1967 n. 49)
Termine di prescrizione dei buoni ordinari del Tesoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  modifica  dell'articolo  1 della legge 4 aprile 1856, n. 1560, i
buoni  ordinari  del  Tesoro  si  estinguono  per prescrizione con il
decorso di dieci anni a partire dal giorno della loro scadenza.
 

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