Legge Ordinaria n. 261 del 24/04/1967 (Pubblicata nella G.U. del 16 maggio 1967 n. 122 ed errata corrige 26/05/1967 n. 130)
Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e'
sostituito dal seguente:
  "Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito
dell'attivita'   politica   da   loro   svolta   contro  il  fascismo
anteriormente  all'8  settembre  1943,  e  abbiano subito una perdita
della  capacita'  lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento,
verra'  concesso,  a  carico  del  bilancio  dello  Stato, un assegno
vitalizio  di  benemerenza  in  misura  pari  a quello previsto dalla
tabella  C  annessa  alla  legge  10  agosto 1950, n. 648, compresi i
relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi:
    ufficiali inferiori".
  Al  secondo  comma  del  medesimo  articolo  1  la  lettera  c)  e'
sostituita dalla seguente:
  "c)  atti  di  violenza  o sevizie subiti in Italia o all'estero ad
opera  di  persone  alle  dipendenze  dello  Stato  o  appartenenti a
formazioni  militari  o  paramilitari  fasciste,  o  di  emissari del
partito fascista".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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