Legge Ordinaria n. 268 del 13/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 16 maggio 1967 n. 122 (suppl. ord.))
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo all'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie dl qualità dei prodotti ortofrutticoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge  17 marzo 1967, n. 81,
relativo  alla organizzazione del controllo per la applicazione delle
norme  comunitarie  di  qualita'  dei prodotti ortofrutticoli, con le
seguenti modificazioni:

  All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

  "Non  sono  soggetti sul mercato interno all'obbligo di conformita'
alle norme di qualita':
    a)  i  prodotti  venduti  o  forniti  dal  produttore a centro di
condizionamento  e  di  imballaggio  o a centri di deposito o avviati
dall'azienda del produttore verso tali centri;
    b)  i  prodotti  avviati  da  centri  di deposito verso centri di
condizionamento e di imballaggio;
    c)  i prodotti esposti per la vendita, messi in vendita, venduti,
forniti,  o  commercializzati in altro modo dal produttore nei luoghi
di  vendita all'ingrosso, fra i quali i mercati situati nella zona di
produzione;
    d)  i  prodotti  avviati da questi luoghi di vendita all'ingrosso
verso  centri  di  condizionamento e di imballaggio o verso centri di
deposito situati nella stessa zona di produzione.
  Non   sono  soggetti  all'obbligo  di  conformita'  alle  norme  di
qualita':
    a) i prodotti avviati verso industrie trasformatrici;
    b)  i  prodotti  ceduti  al  consumatore  per  il  suo fabbisogno
personale da parte del produttore nell'azienda di quest'ultimo.
  Per  i  prodotti di cui al comma secondo e comma terzo, lettera a),
deve  essere  fornita  la  prova  che essi rispondono alle condizioni
previste, in particolare per quanto riguarda la loro destinazione".

  Al  primo  comma dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole:
"e col Ministro per la sanita'".

  Il  secondo,  terzo,  quarto,  quinto e sesto comma dell'articolo 2
sono sostituiti dal seguente:

  "I  controlli  necessari  per  verificare  che i prodotti di cui al
precedente  articolo  siano  conformi alle norme di qualita', nonche'
alle  prescrizioni  di  cui  agli  articoli 3 e 4, secondo comma, del
Regolamento n. 158 della Comunita' economica europea, sono esercitati
dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),
in    collaborazione    con   gli   ispettorati   provinciali   della
alimentazione,  avvalendosi  anche  del  personale  che potra' essere
posto a disposizione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o
da  altre  Amministrazioni statali, dagli Enti di sviluppo agricolo e
da altre pubbliche Amministrazioni, con le modalita' da stabilire con
i decreti di cui al primo comma del presente articolo".

  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

  "Salvo  quanto  disposto  dal secondo e terzo comma dell'articolo 1
del  presente  decreto, le persone incaricate dello svolgimento delle
funzioni  di controllo, di cui al precedente articolo, hanno facolta'
di  accesso  nei  luoghi in cui sono esposti per la vendita, messi in
vendita  o  altrimenti  posti  in  commercio i prodotti soggetti alla
regolamentazione  qualitativa  di  cui al presente decreto, e possono
richiedere   l'intervento   degli   ufficiali  e  agenti  di  polizia
giudiziaria.
  Chiunque impedisca l'espletamento delle dette funzioni al personale
sopra  indicato  o  comunque ne ostacoli l'esercizio e' punito con la
multa  da  lire  20.000  a  lire  200.000,  salvo  che  il  fatto non
costituisca piu' grave reato".

  Il primo comma dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

  "Per  le  violazioni  delle  norme di qualita' di cui al precedente
articolo 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma  entro  un  limite  minimo  di  lire 5000 ed un massimo di lire
400.000,  in  rapporto  alla  gravita' dell'infrazione commessa ed al
valore del prodotto".

  Il primo comma dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:

  "A  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per i prodotti di cui all'allegato A, e dal 1 gennaio 1968 per quelli
di   cui   all'allegato  B,  le  norme  di  qualita',  stabilite  dai
Regolamenti  della  Comunita' economica europea, sostituiscono anche,
ad  ogni  effetto,  la disciplina prevista dal decreto ministeriale 7
agosto  1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1959,
n. 200, recante norme per la classificazione e l'impacco dei prodotti
ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi".

  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:

    "Le  norme  comunitarie  relative  ai  requisiti  di qualita' dei
prodotti  ortofrutticoli, nonche' agli imballaggi ed alle indicazioni
obbligatorie  relative  ai  prodotti  stessi  sono  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato al presente
decreto".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 maggio 1967

                               SARAGAT

                                              MORO - TOLLOY - REALE -
PIERACCINI - COLOMBO -
RESTIVO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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