Legge Ordinaria n. 36 del 12/02/1967 (Pubblicata nella G.U. del 25 febbraio 1967 n. 50)
Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma dell'articolo 50 del testo unico delle norme sugli
assegni  familiari  approvato  con  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  30  maggio  1955,  n.  797,  e  modificato dalla legge 17
ottobre 1961, n. 1038, e' sostituito dal seguente:
  "Al  bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli
oneri  e  le  spese  speciali  di  essa;  la  quota parte delle spese
generali   dell'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale,  da
determinarsi    annualmente    dal   Consiglio   di   amministrazione
dell'Istituto,  su  conforme  parere  del  Comitato  speciale per gli
assegni familiari, sulla base dei costi effettivi della gestione, ivi
compresa    la    contribuzione    dovuta    per   il   funzionamento
dell'Ispettorato  del lavoro a norma dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;
  un contributo, determinato con decreto del Ministro per il lavoro e
la  previdenza  sociale,  di  concerto con il Ministro per il tesoro,
sentito  il  Comitato speciale per gli assegni familiari, da versarsi
al  Fondo  per  l'addestramento  professionale dei lavoratori, di cui
all'articolo  62  della  legge  29  aprile  1949,  n. 264, per essere
destinato   all'Istituto   nazionale   per   l'addestramento   e   il
perfezionamento  dei  lavoratori  dell'industria  (INAPLI),  all'Ente
nazionale  per  l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC),
all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore
artigiano  (INIASA),  ad  Enti giuridicamente riconosciuti che, senza
scopi di lucro, perseguano a norma di statuto finalita' di formazione
professionale  dei lavoratori, nonche' ad Enti a carattere nazionale,
anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguano, senza scopo
di  lucro,  le  medesime  finalita'  e  abbiano l'idoneita' tecnica e
organizzativa     necessaria.    Tale    idoneita'    e'    accertata
dall'Ispettorato del lavoro".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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