Legge Ordinaria n. 366 del 11/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1967 n. 146)
Dichiarazione di inesigibilità di alcuni crediti dell'Opera nazionale ciechi civili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  crediti  dell'Opera  nazionale  ciechi  civili nei confronti dei
beneficiari del soppresso assegno alimentare continuativo corrisposto
dall'Unione  italiana ciechi con il fondo di cui all'articolo 1 della
legge  28  luglio 1950, n. 626, e successive modificazioni, ai quali,
in   attesa  della  definizione  della  domanda  presentata  a  sensi
dell'articolo  4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, l'Opera nazionale
ciechi  civili  ha corrisposto l'acconto continuativo mensile di lire
10.000,  crediti costituitisi a seguito del diniego della concessione
del   vitalizio  da  parte  del  Comitato  di  liquidazione  e  della
Commissione di revisione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, sono dichiarati
inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.
 

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