Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 369 del 29/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1967 n. 146)
Assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti nonchè ai lavoratori disoccupati e agli operai sospesi dal lavoro.
Assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti nonchè ai lavoratori disoccupati e agli operai sospesi dal lavoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'assistenza di malattia e' estesa ai titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione per l'invalidita' e vecchiaia di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, sempreche' l'assistenza stessa non spetti per altro titolo in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia e ferma restando la facolta' di opzione prevista dalla legge 26 luglio 1965, n. 975. L'assistenza e' dovuta ai titolari di pensione di cui al precedente comma ed ai rispettivi familiari conviventi ed a carico indicati all'articolo 1, comma secondo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, secondo le norme, limiti e modalita', previsti da quest'ultima legge e sue successive modificazioni e integrazioni, per la categoria dei coloni e mezzadri, e, secondo le norme, limiti e modalita' previsti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per la categoria dei coltivatori diretti. Anche ai titolari di pensione di quest'ultima categoria l'assistenza e' dovuta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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