Legge Ordinaria n. 389 del 24/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 15 giugno 1967 n. 148)
Modifiche alle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni, concernenti contributi di rinnovamento del naviglio della marina mercantile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  del  Capo  X  della legge 24 luglio 1959, n. 622,
modificata  dalla legge 9 gennaio 1962, n. 2, e dalla legge 21 giugno
1964,  n.  467,  sono  estese  per il periodo dal 1 luglio 1966 al 31
dicembre 1968.
  Dalla  data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli
2,  3, 4 e 8 seguenti sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 2,
3,  4  e  5  della  legge 21 giugno 1964, n. 467 e gli articoli 6 e 7
seguenti  sostituiscono,  rispettivamente, gli articoli 51 e 48 della
legge 24 luglio 1959, n. 622.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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