Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 395 del 18/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1967 n. 149)
Controllo delle erogazioni, per spese di esercizio e patrimoniali, effettuate dalle gestioni governative di pubblici servizi di trasporto.
Controllo delle erogazioni, per spese di esercizio e patrimoniali, effettuate dalle gestioni governative di pubblici servizi di trasporto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le gestioni governative dei pubblici servizi di trasporto in concessione, condotte dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 5 giugno 1936, n. 1336, o per effetto di qualsiasi altra disposizione, sono sottoposte a revisione amministrativo-contabile effettuata da un Collegio di revisori composto da tre membri nominati con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione 4 civile, di concerto col Ministro per il tesoro. Il Collegio e' composto da un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente, designato dal presidente della Corte dei conti, da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e della aviazione civile e da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro. Esso e' nominato per un triennio ed i suoi membri possono essere riconfermati. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', in relazione alla consistenza ed alle dimensioni delle gestioni di cui al primo comma, possono essere istituiti, con le forme e nei modi previsti nel presente articolo, Collegi di revisori per singole gestioni e per gruppi di esse. I revisori svolgono il loro mandato a norma dell'articolo 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili e riferiscono all'Amministrazione, semestralmente, sull'andamento delle gestioni stesse e, annualmente, sui relativi bilanci di esercizio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 maggio 1967 SARAGAT MORO - SCALFARO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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