Legge Ordinaria n. 414 del 05/06/1967 (Pubblicata nella G.U. del 20 giugno 1967 n. 152)
Stanziamento di ulteriori 3 miliardi di lire per l'attuazione della legge 5 giugno 1965 n. 718, sui beni italiani in Tunisia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

  Articolo, unico.
  La  spesa  autorizzata  con  la legge 5 giugno 1965, n. 718, per la
concessione  di  anticipazioni  da  corrispondere sul valore dei beni
perduti  da connazionali a seguito di provvedimenti di espropriazione
adottati dal Governo tunisino, e' aumentata da lire 3 miliardi a lire
6 miliardi.
  Gli  ulteriori  3  miliardi  saranno stanziati in ragione di lire 1
miliardo all'anno, a partire dal 1967.
  All'onere relativo all'esercizio 1967 si fara' fronte con riduzioni
del   fondo  speciale  iscritto  al  capitolo  5381  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  per  lo stesso
esercizio.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 giugno 1967

                               SARAGAT

                                                     MORO - COLOMBO -
                                                           PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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