Legge Ordinaria n. 451 del 24/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 27 giugno 1967 n. 159)
Ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  In   aggiunta  ai  limiti  di  impegno  previsti  dal  primo  comma
dell'articolo  8  della  legge  9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla
legge  21  giugno  1964,  n.  461, sono autorizzati limiti di impegno
annuali  di  lire  500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari
1967, 1968, 1969 e 1970.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)