Legge Ordinaria n. 487 del 20/06/1967 (Pubblicata nella G.U. del 5 luglio 1967 n. 166)
Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296,
integrato  dall'articolo  16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e'
sostituito dal seguente:
  "Fanno parte del Ministero della sanita':
    1)  la  Direzione  generale  degli  affari  amministrativi  e del
personale;
    2) la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;
    3) la Direzione generale dei servizi di medicina sociale;
    4) la Direzione generale del servizio farmaceutico;
    5) la Direzione generale dei servizi veterinari;
    6)  la  Direzione  generale  per  l'igiene  degli  alimenti  e la
nutrizione;
    7) la Direzione generale degli ospedali".
  Il  numero  dei  posti  di direttore generale previsto dal quadro I
allegato  al  decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959,
n.  750,  quale  risulta  modificato  dall'articolo 16 della legge 26
febbraio 1963, n. 441, e' stabilito in sette unita'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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