Legge Ordinaria n. 564 del 09/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1967 n. 187)
Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  organici  dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri sono stabiliti come segue:
            marescialli  d'alloggio maggiori................... 3.200
            marescialli  d'alloggio capi....................... 3.450
            marescialli  d'alloggio ordinari................... 3.450
            brigadieri  e vicebrigadieri....................... 9.300
            appuntati.........................................  9.450
            carabinieri scelti e carabinieri.................. 41.237
            allievi carabinieri............................... 3.151
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Totale... 73.238
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  Nell'organico   dei   marescialli   maggiori   sono   compresi  300
marescialli   maggiori   nominati   alle  cariche  speciali  previste
dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.
  L'organico  dei  sottufficiali  del  ruolo  speciale  per  mansioni
d'ufficio  dell'Arma  dei  carabinieri resta confermato in 600 unita'
come stabilito dalla legge 14 maggio 1965, n. 497.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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