Legge Ordinaria n. 647 del 21/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1967 n. 199)
Azione di tutela da svolgersi sui Convitti nazionali e su alcuni Istituti pubblici di educazione femminile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I   Convitti  nazionali  e  gli  Istituti  pubblici  di  educazione
femminile  di  cui  alle  tabelle  numeri  2,  3 e 4 annesse al regio
decreto  1  ottobre  1931,  n.  1312, sono sottoposti alla tutela dei
Provveditori agli studi.
  Gli   atti   e   le   deliberazioni   adottate   dai   Consigli  di
amministrazione  degli  Istituti  sopra  indicati, gia' di competenza
delle  soppresse  Giunte  provinciali  per  l'istruzione  media, sono
sottoposti all'esame e all'approvazione dei Provveditori agli studi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 luglio 1967

                               SARAGAT

                                                           MORO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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