Legge Ordinaria n. 652 del 27/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1967 n. 199)
Modifiche alla legge 2 marzo 1963, n. 307, concernenti il personale ausiliario degli uffici locali, agenzie e ricevitorie postali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  quarto comma dell'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307,
e' sostituito dal seguente:
  "Oltre   quanto   previsto   dal   precedente   secondo  comma  per
l'ammissione  al  concorso  a  posti  di  fattorino  in prova occorre
possedere:
    1) titolo di studio di licenza elementare;
    2) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 23; tale
limite  massimo  di  eta'  e'  elevato  a 45 anni per i reggenti ed i
sostituti  iscritti  per  almeno  due  anni  negli  elenchi tenuti da
ciascuna Direzione provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo
64  della  presente legge, per quelli iscritti negli elenchi suddetti
ai  sensi  dei successivi articoli 84 e 90, per i prestatori di opera
di  cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano prestato la
loro opera per almeno un anno, nonche' per coloro che abbiano svolto,
per   almeno   un   anno,  servizio  di  procacciato,  di  scambio  e
guardapprodi con obbligazione personale".
  L'ultimo  comma  del medesimo articolo 36 della legge 2 marzo 1963,
n. 307, e' sostituito dal seguente:
    "L'Amministrazione ha, altresi', la facolta' di riservare:
      a)  il  dieci  per cento dei posti messi a concorso ai reggenti
iscritti  nell'elenco  dei  sostituti  che  abbiano almeno un anno di
servizio continuativo, nonche' a coloro che abbiano svolto per almeno
un  anno  servizio  di  procacciato, di scambio e di guardapprodi con
obbligazione personale;
      b)  il  venti per cento dei posti messi a concorso ai sostituti
iscritti  da  almeno  due  anni  nell'elenco,  nonche'  ai prestatori
d'opera  di  cui  all'articolo  68  della presente legge, che abbiano
prestato la loro opera per almeno due anni".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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