Legge Ordinaria n. 653 del 28/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1967 n. 199)
Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino della efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate dell'annata 1955-56.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogato  di  due anni il periodo di preammortamento dei mutui
concessi,  ai  sensi  della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, in favore
delle  aziende  agricola per il ripristino dell'efficienza produttiva
degli   impianti   olivicoli  danneggiati  dalle  nevicate  e  gelate
verificatesi nell'annata agraria 1955-56.
  E' del pari prorogato per altri due anni il periodo di ammortamento
dei mutui di cui al comma precedente.
  Il   contributo  statale  nel  pagamento  degli  interessi  di  cui
all'articolo  6  della  legge 3 dicembre 1957, n. 1178, viene elevato
fino  al  3,75  per  cento  per  tutto il periodo di ammortamento dei
mutui.
 

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