Legge Ordinaria n. 660 del 27/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1967 n. 200)
Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque costruisce anche parzialmente un impianto di trasporto con
trazione   a   fune   in   servizio  pubblico  senza  avere  ottenuto
preventivamente  il  prescritto  idoneo  provvedimento, ovvero esegue
modifiche,  sostituzioni  o  rifacimenti dell'impianto o di sue parti
senza autorizzazione, e' punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire
2.000.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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