Legge Ordinaria n. 662 del 27/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1967 n. 200)
Norme integrative della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati nella Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  impiegati  assunti  nella  carriera di concetto amministrativa
dell'Amministrazione   centrale   della  pubblica  istruzione  e  dei
Provveditorati agli studi per effetto dei concorsi riservati previsti
dalla  legge  2 aprile 1958, n. 320, e dell'articolo 10 della legge 7
dicembre  1961,  n.  1264, conseguono la promozione alla qualifica di
primo  segretario mediante scrutinio per merito comparativo, purche',
alla  data  di nomina nella attuale carriera, abbiano raggiunto nella
carriera   di   provenienza   la   qualifica   corrispondente  all'ex
coefficiente  271  e,  alla  data  dello  scrutinio, abbiano compiuto
complessivamente  almeno  11  anni  di  servizio  di  ruolo,  in esso
compreso  il  servizio  prestato  nella  carriera  di  provenienza  e
valutato  ai  sensi  dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n.
1264.
  Gli  impiegati  di  cui  al precedente comma i quali - beneficiando
della riduzione di anzianita' prevista dall'articolo 41 della legge 7
dicembre  1961,  n.  1264 - abbiano raggiunto l'anzianita' prescritta
per  l'ammissione  agli  esami  di  idoneita'  per la promozione alla
qualifica  di primo segretario, indetti antecedentemente alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, fruiscono della medesima
riduzione  di  anzianita' ai fini della ammissione allo scrutinio per
merito comparativo.
  Le  disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche
ai  vincitori  degli  altri  concorsi  riservati per l'assunzione nei
ruoli  delle  carriere  di concetto e carriere equiparate, indetti ai
sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.
  Per  gli impiegati vincitori dei concorsi riservati per ragionieri,
geometri  e  restauratori di opere d'arte nella Amministrazione delle
antichita'  e  belle  arti  si  prescinde  dalla  condizione che essi
abbiano  raggiunto  l'ex coefficiente 271 nella carriera esecutiva di
provenienza purche' siano in possesso del titolo di studio prescritto
per l'accesso alle rispettive carriere di concetto.
 

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