Legge Ordinaria n. 668 del 27/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 11 agosto 1967 n. 201)
Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge;
                               Art. 1.

  E'  attribuita  all'Azienda  autonoma delle ferrovie dello Stato la
competenza  a  provvedere alla costruzione di nuove linee ferroviarie
di  cui  essa debba assumere la gestione e la cui costruzione non sia
stata  gia'  iniziata  alla  data di entrata in vigore della presente
legge.
 

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