Legge Ordinaria n. 69 del 03/03/1967 (Pubblicata nella G.U. del 14 marzo 1967 n. 66)
Modifica all'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Fra  il  settimo  e  l'ottavo  comma  dell'articolo  45 della legge
tributaria  sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3270, quale risulta integrato ai sensi dell'articolo 4 della
legge 12 maggio 1949, n. 206, e' inserito il seguente comma:
  "La  dichiarazione  di  sussistenza  dei  debiti indicati nel sesto
comma  puo'  essere firmata dai soli eredi, i quali devono corredarla
con  un  certificato  dell'Ispettorato  del  lavoro  che  ne  attesti
l'esatto ammontare per ogni dipendente".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 marzo 1967

                               SARAGAT

                                                         MORO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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