Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 736 del 09/08/1967 (Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1967 n. 212)
Modifica all'articolo 14 dello statuto dell'I.R.I.
Modifica all'articolo 14 dello statuto dell'I.R.I.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'articolo 14 dello statuto dell'I.R.I., approvato con decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, e' sostituito dal seguente: "Il Collegio dei sindaci dell'Istituto e' costituito: a) da un Presidente scelto tra gli appartenenti alla pubblica Amministrazione con qualifica non inferiore a quella di direttore generale o ad essa equiparata; b) da un Avvocato dello Stato; c) da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o ad essa equiparata; d) da un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o ad essa equiparata; e) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o ad essa equiparata. Sono inoltre nominati due sindaci supplenti in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle partecipazioni statali e della Ragioneria generale dello Stato. Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e dura in carica tre anni. I sindaci, alla scadenza, possono essere riconfermati. I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Istituto e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione; attestano la veridicita' dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni. Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'istituto e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addi' 9 agosto 1967 SARAGAT MORO - BO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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