Legge Ordinaria n. 913 del 09/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 19 ottobre 1967 n. 262)
Modifiche ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della Marina militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  quadri:  I.  - Ruolo normale del Corpo di stato maggiore; III. -
Ruolo  normale del Corpo del genio navale, riportati nella tabella n.
2  annessa  alla  legge  12  novembre 1955, n. 1137, modificata dalla
legge  18  febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne rispettivamente
gli  ufficiali  ammiragli  e  gli ufficiali generali del genio navale
sono  sostituiti  da  quelli  riportati  nell'allegato  alla presente
legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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