Legge Ordinaria n. 941 del 06/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 26 ottobre 1967 n. 268)
Norme transitorie per l'ammissione a sostenere gli esami di ufficiale di rotta.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  piloti che siano in possesso del brevetto di pilota militare con
almeno 1.800 ore di volo, nonche' i piloti che abbiano esercitato per
almeno  tre  anni  le  funzioni  di  copilota su linea aerea regolare
possono  essere ammessi a partecipare agli esami per il conseguimento
del  brevetto di ufficiale di rotta di 2a classe, anche se sprovvisti
del  titolo  di  studio richiesto dalle disposizioni vigenti, purche'
presentino  domanda  antro  due  anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  Il  Ministero  dei  trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato
generale  dell'aviazione civile, puo' altresi' autorizzare le imprese
assuntrici  di  trasporto  aereo  ad  impiegare,  con  le mansioni di
comandanti,  piloti  che,  anche  se  sprovvisti del titolo di studio
richiesto  dalle  norme  in  vigore,  abbiano  conseguito  il  titolo
professionale ai sensi del precedente comma.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 ottobre 1967

                               SARAGAT

                                                    MORO - SCALFARO -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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