Legge Ordinaria n. 955 del 29/09/1967 (Pubblicata nella G.U. del 28 ottobre 1967 n. 270)
Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli indennizzi o i contributi di cui al primo comma dell'articolo 1
della  legge  27  dicembre  1953, n. 968, sono concessi altresi' alle
societa',  tuttora  operanti in Italia, che al momento del danno ed a
quello  della  presentazione  della  denuncia,  erano  costituite con
capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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