Legge Ordinaria n. 966 del 17/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1967 n. 273)
Riconoscimento giuridico di anzianità al personale di concetto, cassieri degli Uffici del registro inquadrati a norma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, n. 1335.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo  2  della legge 18 dicembre 1961, n. 1335, e' aggiunto
il seguente comma:
  "Il  personale dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette
sugli  affari,  inquadrato  a  norma  del precedente comma, nel ruolo
della carriera di concetto dei cassieri degli Uffici del registro, in
applicazione  dell'articolo  6  della  legge  15 maggio 1954, n. 270,
conserva,  agli  effetti  della progressione di carriera, per intero,
entro  il  limite  massimo  di quattro anni, l'anzianita' di servizio
posseduta  nel  ruolo  di  provenienza. L'inquadramento decorre dalla
data di entrata in vigore della presente legge".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 ottobre 1967

                               SARAGAT

                                               MORO - PRETI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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