Legge Ordinaria n. 972 del 09/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 6 novembre 1967 n. 276)
Norme sulla determinazione dell'organico e del trattamento economico del personale degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Con    speciale    regolamento    deliberato   dal   Consiglio   di
amministrazione  degli  Istituti  fisioterapici ospitalieri di Roma e
approvato  dalla  Commissione di tutela di cui alla legge 25 febbraio
1965,  n.  125,  fermi  restando  i  poteri di vigilanza da parte del
Ministero  della  sanita',  sono  stabilite  la  pianta organica e le
tabelle  paga  del  personale  amministrativo, sanitario, tecnico, di
assistenza   immediata   ed  ausiliario  per  ciascuno  dei  predetti
Istituti.
  Il  trattamento  economico  e  normativo  di detto personale dovra'
essere  pari  a  quello  stabilito  nei  regolamenti per il personale
dipendente dagli Ospedali riuniti di Roma.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 ottobre 1967

                               SARAGAT

                                            MORO - TAVIANI - MARIOTTI
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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