Legge Ordinaria n. 974 del 17/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 6 novembre 1967 n. 276)
Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o
criminose  o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate
in  dette  azioni, nonche' ai congiunti dei militari caduti per causa
di servizio o deceduti per infermita' contratta o aggravata per causa
di  servizio,  e' attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella
misura  e  alle  condizioni previste dalle disposizioni in materia di
pensioni di guerra.
  E'  data  facolta'  agli  aventi  causa  di  optare per l'eventuale
trattamento piu' favorevole derivante da altre leggi.
  Le  suddette  disposizioni  si  applicano  anche  ai  congiunti dei
dipendenti  civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze
di cui al primo comma.
  Le   pensioni   di   cui   ai   precedenti   commi  sono  liquidate
dall'Amministrazione   alla   quale  apparteneva  il  militare  o  il
dipendente civile.
 

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