Legge Ordinaria n. 10 del 18/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 20 gennaio 1968 n. 16)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, recante norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051,
concernente  norme  per l'erogazione della integrazione di prezzo per
l'olio   di   oliva   di   produzione   1967-1968,  con  le  seguenti
modificazioni:

  All'articolo   4,   quarto  comma,  le  parole:  "entro  15  giorni
dall'avvenuta  vendita",  sono sostituite con le altre: "entro trenta
giorni  dalla  data  dell'avvenuto  ritiro  delle  olive  acquistate,
risultante  dalla  dichiarazione  dell'acquirente";  sono  sostituite
altresi'     le     parole:    "l'indicazione"    con    le    altre:
"all'individuazione".
  Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
  "Art.  10-bis.  - Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo
10,  se  il  ritiro  delle olive da parte dell'acquirente e' avvenuto
prima  del  22 novembre 1967, il termine di quindici giorni di cui al
quarto  comma dell'articolo 4 decorre dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto".
  All'articolo 17 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "I  due  esperti  facenti  parte  del  Consiglio di amministrazione
dell'AIMA ai sensi dell'articolo 5, lettera h), della legge 13 maggio
1966,  n.  303,  ai  fini  del  trattamento economico per le missioni
compiute  nell'interesse dei servizi dell'azienda, sono equiparati ai
funzionari   con  qualifica  di  direttore  generale.  Ai  componenti
dell'anzidetto  Consiglio, con decreto del Ministro per l'agricoltura
e  per  le  foreste, da sottoporre alla registrazione della Corte dei
conti,  e' attribuito un compenso annuo lordo comprensivo dei gettoni
di presenza dovuti per la partecipazione alle riunioni consiliari".
  All'articolo   19,  primo  comma,  dopo  le  parole:  "puo'  essere
autorizzata"  sono  inserite  le  altre:  "per  la  esecuzione  degli
interventi nel settore agricolo"; e dopo le parole: "a breve termine"
sono inserite le altre:
  "e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi";
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "I  contratti  relativi  alla  stipulazione  dei prestiti di cui al
precedente  primo comma sono assoggettati a imposta fissa di registro
di  lire  mille  e  gli  altri  atti  concernenti la stipulazione dei
prestiti medesimi sono esenti da qualsiasi altra imposta".
  All'articolo 22, dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
  "Qualora le somme assegnate all'Azienda di Stato per gli interventi
nel  mercato  agricolo  per  gli oneri di carattere generale relativi
all'applicazione  del presente decreto e del decreto-legge 9 novembre
1966,  n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre
1966,  n.  1143,  risultassero  insufficienti,  l'azienda  stessa  e'
autorizzata  ad  utilizzare le somme stanziate ai sensi dell'articolo
16  della  legge  13  maggio  1966,  n. 303, per le spese generali di
funzionamento, disponendo le occorrenti variazioni di bilancio".
  Dopo l'articolo 23, e' inserito il seguente:
  "Art.   23-bis.   -   Trascorsi   quindici  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  della  legge  di  conversione del presente decreto non
potranno  essere  presentate  domande  di  integrazione di prezzo per
l'olio prodotto nella campagna 1966-67".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 gennaio 1968

                               SARAGAT

                                           MORO - RESTIVO - FANFANI -
REALE - PIERACCINI -
COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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