Legge Ordinaria n. 100 del 20/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1968 n. 60)
Disciplina del trattamento economico dei medici funzionari dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  medici  dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie
di  assicurazione  sociale  e  dall'Ente nazionale per la prevenzione
degli   infortuni   e'  dovuta  un'indennita'  medica  connessa  alla
peculiarita' ed al rischio delle loro funzioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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