Legge Ordinaria n. 102 del 22/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1968 n. 60)
Integrazione alla legge 12 agosto 1962, n. 1340, concernente il trasferimento al Ministero dell'interno e la istituzione dei ruoli organici dell'A.A.I.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  dipendenti  dell'Amministrazione  per le attivita' assistenziali
italiane  e  internazionali (A.A.I.) in servizio alla data di entrata
in  vigore  della presente legge beneficeranno, per una sola volta, e
sino  alla  data del 31 maggio 1968, per l'avanzamento alla qualifica
superiore,  di  una  riduzione  pari  alla  meta',  e comunque per un
periodo massimo di 18 mesi, dei periodi di anzianita' richiesti dalle
vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.
  Tale  riduzione  non si applica nel caso in cui i periodi minimi di
anzianita' richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.
  Per  l'effettuazione  degli  scrutini  e  per  la  decorrenza delle
relative  promozioni,  di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 maggio 1968,
dai termini previsti dagli articoli medesimi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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