Legge Ordinaria n. 1088 del 21/10/1968 (Pubblicata nella G.U. del 28 ottobre 1968 n. 276)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole, a coltura specializzata, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917,
recante  provvidenze  a  favore  delle  aziende  agricole  a  coltura
specializzata  danneggiate  da  calamita'  naturali  o  da avversita'
atmosferiche, con le seguenti modificazioni.
  All'articolo   2,   primo   comma,  dopo  le  parole:  capitali  di
conduzione,  sono aggiunte le parole: compreso il lavoro prestato dal
coltivatore  ai  sensi  dell'articolo  1, terzo comma, della legge 21
luglio 1960, n. 739.
  Il quinto comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "A  favore dei conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti,
singoli  od  associati,  le  cui  aziende abbiano riportato danni non
inferiori  al  60  per  cento della produzione lorda globale, possono
essere  concessi, per gli stessi scopi, in alternativa con i prestiti
di   cui   ai   precedenti   commi,  contributi  in  conto  capitale,
nell'aliquota   massima   dell'80  per  cento  della  spesa  ritenuta
ammissibile  e  per un importo non superiore a lire 500.000, graduato
in  rapporto  all'entita' del danno subito. Per le aziende agricole i
cui  ordinamenti  oltre  a quelli considerati nel precedente articolo
comprendono  altre  produzioni,  il  contributo  puo' essere concesso
quando  i  danni  riportati  nella produzione lorda globale, compresa
quella zootecnica, non siano inferiore al 40 per cento".
  Il secondo comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "I  prestiti  di  cui  al  precedente comma possono essere concessi
anche   alle   cooperative   che  gestiscono  impianti  di  raccolta,
conservazione,  lavorazione,  trasformazione  e  vendita  di prodotti
agricoli  che,  per  effetto  degli  eventi  considerati dal presente
decreto,  abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto di
oltre  il  30  per  cento.  Il  tasso  di  interesse da applicare sui
prestiti alle cooperative e' fissato nello 0,50 per cento".
  All'articolo  7, primo comma, primo capoverso, le parole: almeno il
40  per  cento del prodotto, sono sostituite con le parole: almeno il
30 per cento del prodotto.
  All'articolo  7,  primo  comma,  terzo  capoverso,  dopo le parole:
dall'evento  dannoso,  sono  aggiunte  le  parole:  o  comunque entro
novanta  giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
  Dopo l'ultimo comma dell'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
  "In  pendenza  delle  operazioni  relative  all'aggiornamento degli
ordinamenti produttivi delle aziende agricole, le agevolazioni di cui
al  presente  articolo  possono  essere  concesse avuto riguardo alla
realta'  produttiva sussistente al momento dell'evento ancorche' essa
non corrisponda alle risultanze catastali".
  "Le  cantine  sociali,  che  rientrano  tra  le  cooperative di cui
all'ultimo  comma  dell'articolo  3,  possono acquistare uve, mosti e
vini,  per attivare o completare l'attivita' degli impianti fino alla
misura  del  60  per  cento  della capacita' lavorativa dei medesimi,
conservando  le esenzioni fiscali stabilite dall'articolo 84, lettera
i)  del  testo  unico sulle imposte dirette approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645".
  Dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente:

                             Art. 7-bis.

  L'articolo 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e' sostituito dal
seguente:
  "La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata a concedere alle
province  ed  ai  comuni  che  concedono, in applicazione delle norme
della  presente  legge,  lo  sgravio  delle sovrimposte sui terreni e
delle addizionali sul reddito agrario, mutui, per i relativi importi,
ammortizzabili  in  un  periodo non inferiore agli anni trenta. Nella
concessione  di  tali  mutui  i comuni e le province suddetti saranno
preferiti  agli  altri  enti che avessero presentato istanza anche in
precedente data per l'ottenimento di prestiti.
  Valgono  per  tali  mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2
gennaio   1913,   n.  453,  e  successive  modificazioni,  in  quanto
applicabili.  L'onere  per l'ammortamento e per le garanzie dei mutui
anzidetti e' assunto dallo Stato".
  All'articolo  12,  dopo  le  parole: della legge 25 luglio 1952, n.
949, sono aggiunte le parole: della legge 25 luglio 1952, n. 991.
  L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
  "I  prestiti  ad  ammortamento  quinquennale  di cui all'articolo 1
della  legge  29  luglio 1968, n. 857, possono essere concessi, oltre
che per gli scopi previsti dallo articolo medesimo, per l'acquisto di
concimi e per l'approvvigionamento di sementi cerealicole, orticole e
foraggere".
 

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