Legge Ordinaria n. 118 del 17/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 8 marzo 1968 n. 63)
Interpretazione autentica dell'art. 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, relativa alle concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  lettera  a)  dell'articolo  20 della legge 21 novembre 1955, n.
1108,  agli  effetti di una piu' precisa e chiara interpretazione, e'
sostituita dalla seguente:
  "a)  al  personale  che  dall'Amministrazione  delle ferrovie dello
Stato  e  dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti  in  concessione  abbia  fatto  o faccia passaggio ad altre
amministrazioni dello Stato, nonche' alle rispettive famiglie.
  Il trattamento stabilito nella lettera precedente, e' ammesso se il
personale ha prestato servizio nell'amministrazione di origine per un
periodo minimo di 10 anni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 febbraio 1968

                               SARAGAT

                                            MORO - COLOMBO - SCALFARO

                                            Visto,  il Guardasigilli:
REALE
 

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