Legge Ordinaria n. 1187 del 19/11/1968 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1968 n. 304)
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito dal
seguente:
  "Il  piano  regolatore  generale  deve considerare la totalita' del
territorio comunale.
  Esso deve indicare essenzialmente:
    1)  la  rete  delle  principali  vie  di  comunicazione stradali,
ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
    2)   la   divisione  in  zone  del  territorio  comunale  con  la
precisazione   delle  zone  destinate  all'espansione  dell'aggregato
urbano  e  la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare
in ciascuna zona;
    3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte
a speciali servitu';
    4)  le  aree  da  riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico
nonche' ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;
    5)  i  vincoli  da  osservare  nelle  zone  a  carattere storico,
ambientale, paesistico;
    6) le norme per l'attuazione del piano".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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