Legge Ordinaria n. 13 del 18/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 25 gennaio 1968 n. 21)
Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'attuazione delle iniziative e degli interventi sottoindicati
e'  autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, di cui lire
16 miliardi per l'anno finanziario 1967 e lire 14 miliardi per l'anno
finanziario 1968, cosi' ripartita:
    a)  lire  4.000  milioni,  di  cui  lire 2.000 milioni per l'anno
finanziario  1967  e  lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968,
per  la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario
di  miglioramento  per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 25
luglio 1952, n. 991;
    b)  lire  12.800  milioni,  di  cui lire 6.800 milioni per l'anno
finanziario  1967  e  lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968,
per   la  concessione  dei  contributi  per  opere  di  miglioramento
fondiario di cui all'articolo 3 della citata legge;
    c)   lire  550  milioni  di  cui  lire  250  milioni  per  l'anno
finanziario  1967 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 1968, per
la concessione degli studi di cui all'articolo 5 della citata legge;
    d)  lire  7.000  milioni,  di  cui  lire 4.000 milioni per l'anno
finanziario  1967  e  lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968,
per  l'esecuzione  delle  opere  pubbliche di bonifica montana di cui
all'articolo  19  della citata legge, limitatamente a quelle previste
dall'articolo  2,  lettere b), d), e), f), g) ed h) del regio decreto
13  febbraio  1933,  n.  215  e delle opere previste dalla lettera e)
dell'articolo 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
    e)   lire   2.000  milioni,  di  cui  1.000  milioni  per  l'anno
finanziario 1967 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1968, da
assegnare  all'Azienda  di  Stato  per  le foreste demaniali, per gli
scopi  di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991,
nonche' all'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360;
    f)  lire  3.250  milioni,  di  cui  lire 1.700 milioni per l'anno
finanziario  1967  e  lire 1.550 milioni per l'anno finanziario 1968,
per  l'esecuzione  delle  opere  pubbliche di bonifica montana di cui
all'articolo  19  della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a
quelle previste dall'articolo 2, lettere a) e c) del regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215;
    g)  lire  400  milioni,  di  cui  lire  250  milioni  per  l'anno
finanziario  1967 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968, per
le  spese  di  carattere  generale derivanti dalla applicazione della
presente legge.
 

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