Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 13 del 18/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 25 gennaio 1968 n. 21)
Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani.
Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi sottoindicati e' autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, di cui lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1967 e lire 14 miliardi per l'anno finanziario 1968, cosi' ripartita: a) lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991; b) lire 12.800 milioni, di cui lire 6.800 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione dei contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3 della citata legge; c) lire 550 milioni di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione degli studi di cui all'articolo 5 della citata legge; d) lire 7.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere b), d), e), f), g) ed h) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle opere previste dalla lettera e) dell'articolo 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910; e) lire 2.000 milioni, di cui 1.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1968, da assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonche' all'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360; f) lire 3.250 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.550 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere a) e c) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; g) lire 400 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968, per le spese di carattere generale derivanti dalla applicazione della presente legge.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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