Legge Ordinaria n. 132 del 12/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 12 marzo 1968 n. 68)
Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Assistenza ospedaliera pubblica

  L'assistenza  ospedaliera  pubblica  e'  svolta a favore di tutti i
cittadini italiani e stranieri esclusivamente dagli enti ospedalieri.
  L'assistenza  ospedaliera  e'  anche svolta secondo quanto previsto
dalle  disposizioni  che  li riguardano dagli ospedali psichiatrici e
dagli  altri istituti di cura per le malattie mentali, dagli istituti
di  ricovero  e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto
del  Ministro  per  la  sanita'  di  concerto  con il Ministro per la
pubblica istruzione, nonche' dalle case di cura private, previste dal
titolo  VII  della  presente  legge.  Per gli istituti riconosciuti a
carattere  scientifico  si  applicano, per la parte assistenziale, le
norme della presente legge.
  Inoltre  l'assistenza  ospedaliera e' svolta dalle cliniche e dagli
istituti universitari di ricovero e cura, per i quali, fermo restando
quanto  previsto  per  gli  stessi dalle disposizioni particolari, si
applicano, limitatamente allo esercizio dell'attivita' assistenziale,
le norme della presente legge.
  Inoltre,   le  fondazioni  e  le  associazioni  disciplinate  dagli
articoli   12   e   seguenti   del   codice   civile  che  provvedono
istituzionalmente  al  ricovero  ed  alla  cura  degli  infermi,  ove
posseggano  i  requisiti  prescritti dalla legge, possono ottenere, a
domanda, il riconoscimento come enti pubblici ospedalieri.
  Salva  la  vigilanza tecnico-sanitaria spettante al Ministero della
sanita',  nulla  e'  innovato  alle  disposizioni  vigenti per quanto
concerne  il  regime  giuridico-amministrativo degli istituti ed enti
ecclesiastici  civilmente  riconosciuti  che  esercitano l'assistenza
ospedaliera.
  Gli  istituti  e  gli enti di cui al quinto comma, ove posseggano i
requisiti  prescritti  dalla  presente  legge,  possono  ottenere,  a
domanda,  che  i  loro  ospedali  siano  classificati  in  una  delle
categorie   di  cui  agli  articoli  20  e  seguenti  anche  ai  fini
dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute nel titolo IV della
presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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