Legge Ordinaria n. 201 del 08/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 25 marzo 1968 n. 78)
Sistemazione contabile delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni delle rappresentanze diplomatiche e consolari negli esercizi finanziari antecedenti al 1 luglio 1951.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per la sistemazione delle eccedenze di pagamento verificatesi negli
esercizi  finanziari  antecedenti  al  1  luglio  1951  sui  capitoli
relativi alle spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e'
autorizzato  lo  stanziamento,  nello stato di previsione della spesa
del  Ministero  degli  affari  esteri,  di  un apposito fondo fino al
limite massimo di lire 4 miliardi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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