Legge Ordinaria n. 221 del 08/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1968 n. 80)
Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le farmacie sono classificate in due categorie:
    a)  farmacie  urbane,  situate  in  comuni  o  centri abitati con
popolazione superiore a 5.000 abitanti;
    b)  farmacie  rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati
con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
  Non  sono  classificate  farmacie  rurali quelle che si trovano nei
quartieri   periferici   delle   citta',  congiunti  a  queste  senza
discontinuita' di abitati.
  Nei  comuni,  frazioni  o  centri  abitati  di  cui alla precedente
lettera  b),  ove  manchi o non sia aperta la farmacia prevista nella
pianta  organica,  con  decreto  del medico provinciale devono essere
istituiti dispensari farmaceutici.
  Tali  dispensari  sono  gestiti  con decreto del medico provinciale
sotto  la responsabilita' del titolare di una farmacia della zona con
preferenza  per  il  titolare della farmacia piu' vicina; nel caso di
sua  rinunzia,  il  dispensario e' gestito dal comune che vi provvede
attraverso il medico condotto o altro sanitario.
  I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e
di pronto soccorso, gia confezionati.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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