Legge Ordinaria n. 238 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1968 n. 81)
Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Entro  il 31 dicembre 1970, il Governo della Repubblica, sentita la
commissione  parlamentare  di  cui  all'ultimo comma dell'articolo 39
della  legge  21 luglio 1965, n. 903, integrata da tre rappresentanti
dei  lavoratori  e  da  tre  rappresentanti  dei datori di lavoro, e'
delegato  ad  emanare, con decreti aventi forza di legge, su proposta
del  Ministro  per  il lavoro e la previdenza sociale di concerto con
gli  altri  Ministri  competenti,  anche  con provvedimenti separati,
norme  intese a regolare le materie di cui alle lettere a), b), g) ed
h)  del  menzionato  articolo  secondo  i  criteri  in esso indicati,
nonche'   a   riformare  gli  organi  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale  secondo le indicazioni del programma di sviluppo
economico.  Per  quanto riguarda le altre lettere del citato articolo
39  e  le  materie  ad  esse  inerenti,  si provvede nei termini, coi
finanziamenti   e   con  le  modalita'  previste  dalle  disposizioni
seguenti.
 

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