Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 241 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1968 n. 81)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. E' convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, il primo comma e' sostituito con il seguente: Nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968, indicati nei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45, con le modifiche apportate in sede di conversione in legge, e in quegli altri comuni delle stesse province che possono venire determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere: Alla lettera d) dopo la parola: commerciali, sono aggiunte le altre: ivi comprese le farmacie. Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: I comuni indicati ai sensi del presente articolo sono dichiarati, agli effetti dell'art. 7, lettera c), della legge 26 giugno 1965, n. 717, territori caratterizzati da particolare depressione. L'articolo 2 e' sostituito con il seguente: L'eventuale appartenenza alla categoria sismica dei comuni indicati ai sensi dell'art. 1 sara' stabilita per ciascun comune, a tutti gli effetti della legge 25 novembre 1962, n. 1684, con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei comuni di cui all'articolo 1 per gli edifici aventi oltre tre piani e' obbligatoria l'intelaiatura in cemento armato o in acciaio. All'articolo 3, quarto comma, dopo le parole: ammortizzabili in 35 anni, sono aggiunte le altre: La differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato sara' corrisposta dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale. Al quinto comma, la lettera a) e' sostituita con la seguente: a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unita' immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto che pur risultando iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nonche' per gli alloggi di proprieta' degli enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni; Al quinto comma, lettera b) sono soppresse le parole: di alloggi di proprieta' degli enti pubblici e delle cooperative edilizie, nonche'. All'ultimo comma dopo le parole: stesso comune, sono aggiunte le altre: o di altro comune terremotato della Sicilia, e sono soppresse le parole: In tal caso il contributo e' commisurato al solo valore della costruzione. Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente articolo 3-bis: I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, finche' il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entita' dei danni arrecati dall'evento sismico e purche' i lavori rispondano alle prescrizioni del presente decreto. Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente articolo 4-bis: Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto si applicano anche a favore dei proprietari di unita' immobiliari appartenenti ad abitati da trasferire per ragioni di sicurezza se anche non colpite dal terremoto. All'articolo 5, dopo la parola: pubblici, sono aggiunte le altre: che sara' emesso entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'articolo 6, secondo comma, sono aggiunte le parole: L'erogazione della residua somma sara' corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante. Al quarto comma, le parole: entro sei mesi, sono sostituite con le altre: entro un anno. All'ultimo comma, le parole: La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito della anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, e' subordinata, sono sostituite con le altre: La concessione del contributo e del saldo dovuto a seguito dei pagamenti gia' corrisposti e' subordinata. All'art. 7, primo comma, dopo le parole: piu' persone, sono aggiunte le altre: o e' dato in locazione; dopo le parole: di esse, sono aggiunte le altre: e dal locatario rispettivamente; dopo la parola: comproprietario, sono aggiunte le altre: o del proprietario. Al secondo comma, dopo la parola: comproprietario, sono aggiunte le altre: o il locatario che hanno; dopo la parola: comproprietari, sono aggiunte le altre: o proprietario; dopo le parole: tra i comproprietari, sono aggiunte le altre: e concedenti e locatori. All'articolo 8, terzo comma, dopo le parole: nonche' ad istituti, sono aggiunte le altre: o enti. All'articolo 9, secondo comma, dopo le parole: ai comuni, sono aggiunte le altre: ai consorzi di comuni di cui all'articolo 4 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1. All'articolo 10, primo comma, dopo le parole: e' affidata agli Istituti, sono aggiunte le altre: autonomi per le case popolari. Al terzo comma, e' aggiunto il seguente periodo: I suddetti decreti dovranno prevedere la preferenza di assegnazione alle famiglie numerose e povere ovvero di pensionati. All'articolo 12, primo comma, secondo capoverso, le parole: dall'assessorato all'urbanistica della Regione siciliana, sono sostituite con le altre: dall'assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana. Al primo comma e' aggiunto il seguente capoverso: dal sovraintendente scolastico regionale di cui all'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641. All'articolo 13, primo comma, dopo le parole: nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono aggiunte le altre: con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell'evento sismico. All'articolo 16, sesto comma, sono aggiunte le seguenti parole: e saranno preferiti, compatibilmente ai titoli richiesti, i cittadini che risultavano residenti nei comuni di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12. All'articolo 17, l'ultimo comma e' sostituito con il seguente: Assistono alle riunioni del comitato quattro rappresentanti della Regione siciliana, appartenenti agli assessorati dei lavori pubblici, della sanita', dell'agricoltura e degli enti locali. L'articolo 22 e' sostituito con il seguente: Sono autorizzati l'acquisto e l'installazione di baracche da adibirsi ad uso di scuole pubbliche e materne nelle localita' in cui sorgono i baraccamenti per il ricovero dei sinistri dei terremoti del mese di gennaio 1968. Le spese relative gravano sugli stanziamenti previsti dall'articolo 41 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dell'articolo 12 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45. All'articolo 23, ultimo comma, le parole: e' autorizzata a comprendere, sono sostituite con la parola: comprendera'. Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti articoli: Art. 23-bis. Nel caso di unita' immobiliari sinistrate comprese in un medesimo condominio, qualora sorga dissenso tra i condomini circa l'ubicazione dell'area e la progettazione dell'edificio da ricostruire, sara' presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136 secondo e quarto comma del codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e piu' della meta' del valore dell'edificio. Art. 23-ter. La consistenza dei nuclei familiari prevista dal presente decreto e' riferita alla data dell'entrata in vigore dello stesso. Art. 23-quater. Ai fini della commisurazione dei contributi di cui agli articoli precedenti, la spesa per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia ancorche' la ricostruzione avvenga su area diversa. Le unita' immobiliari ricostruite ed, in quanto possibile, le unita' immobiliari riparate - devono essere almeno conformi alle prescrizioni sull'edilizia popolare della legislazione vigente, secondo le esigenze del nucleo familiare, ed il contributo sara' commisurato alla spesa necessaria entro i limiti di cui agli articoli precedenti. All'articolo 25 e' aggiunto il seguente comma: Gli stessi contributi, a prescindere dall'ipotesi di cui ai precedenti commi, saranno concessi ai coltivatori diretti per la ricostruzione o riparazione di fabbricati rurali non destinati ad abitazione. Dopo l'articolo 25 e' aggiunto ii seguente articolo 25-bis: Qualora i fabbricati rurali di cui al precedente articolo 24, lettera b), siano in uso ad affittuari, a coloni, a mezzadri, o ad altri operatori agricoli in base a contratto agrario ed il proprietario non esegua la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti nel termine fissato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in seguito a richiesta dei citati agricoltori, gli agricoltori medesimi possono sostituirsi al proprietario ai sensi dell'articolo 1577, capoverso, del codice civile. In tal caso il contributo di cui all'articolo 1 previsto dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, puo' essere concesso direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda alla esecuzione dei lavori di ripristino. L'operatore agricolo che ha eseguito i lavori ha nei confronti del proprietario diritto di rivalsa per la differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare di questo con il limite massimo di lire un milione e per interessi legali. Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine massimo di cinque anni ed e' assistito da privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito. Detto privilegio e' equiparato a quello indicato nell'articolo 2775 del codice civile e segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'articolo 2780, n. 1, del codice civile. All'articolo 27, sesto comma, sono aggiunte le parole: nonche' all'ente siciliano di promozione industriale che vi provvede a mezzo delle aziende al medesimo collegate. All'articolo 28, secondo comma, le parole: 60 per cento, sono sostituite con le altre: 50 per cento. Al quarto comma le parole: 40 per cento, sono sostituite con le altre: 50 per cento. All'articolo 29, secondo comma, le parole: 1 per 100, sono sostituite con le altre: 0,50 per 100. All'articolo 34, quarto comma, le parole: degli articoli 24 e 27, sono sostituite con le altre: degli articoli 24, 25 e 27. Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: Le norme di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli interventi di competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste, previsti dagli articoli 24 e 25, nonche' per l'accreditamento dei fondi per gli oneri di carattere generale, di cui alla lettera i) dell'articolo 36. All'articolo 35, dopo le parole: gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sono aggiunte le altre: e ripartimentali delle foreste; e dopo le parole: di cui al presente decreto, le altre: e al decreto 22 gennaio 1968, n. 12. All'articolo 36, lettera a), dopo la parola: ripristino, sono aggiunte le altre: e al completamento. Alla lettera b), dopo le parole: relativi al ripristino, sono aggiunte le altre: e al completamento. Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti articoli: Art. 36-bis. Nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e sue modificazioni e che saranno determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore per i lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le provvidenze di cui agli articoli 1 e 3, secondo le modalita', per quanto applicabili, previste dal presente decreto al titolo "Opere pubbliche ed abitati". Negli stessi comuni di cui al primo comma si applicano inoltre le provvidenze previste dall'articolo 24, lettera b) e dall'articolo 25 limitatamente alla ricostruzione e riparazione di fabbricati rurali. Art. 36-ter. Per l'attuazione delle provvidenze di cui al precedente articolo di competenza del Ministero dei lavori pubblici e' autorizzata la spesa di lire 7.300 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 5.300 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969. Per l'attuazione delle provvidenze di cui al precedente articolo di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1968. Art. 36-quater. E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni, che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, per il finanziamento di lavori di carattere urgente ed inderogabile previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1962, n. 3136, nei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti dell'ottobre e del novembre 1967. Art. 36-quinquies. All'onere di lire 6 miliardi derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater nell'anno finanziario 1968 si provvede per lire 4.000 milioni a carico del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e per lire 2.000 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 37, primo comma, le parole: non superiore a lire 500.000, sono sostituite con le altre: di lire 500.000. Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti: Il Ministero della sanita' e' autorizzato ad emettere, sui fondi di cui agli articoli 34, 35 e 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ordini di accreditamento a favore dei medici e veterinari provinciali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani fino all'importo di lire 50 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Per gli acquisti da effettuarsi con i fondi di cui al predetto articolo 34, il Ministero della sanita' puo' provvedere a trattativa privata fino a un importo per ciascun contratto non superiore a lire 20 milioni. Le somme non utilizzate nell'anno 1963 potranno esserlo nell'esercizio successivo. Dopo l'articolo 37 sono aggiunti i seguenti: Art. 37-bis. Per la ripresa dell'attivita' produttiva da parte delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, comprese le societa' cooperative, colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia e' autorizzata la spesa di lire 1500 milioni, che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 da destinare alla corresponsione di contributi sugli interessi relativi alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al precedente comma possono essere concessi anche per la formazione e la ricostituzione delle scorte tecniche. La misura del contributo e' pari alla differenza tra i tassi di interesse che, per le operazioni di cui al primo comma, saranno stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e quello del 3 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese, che dovra' essere corrisposto dagli imprenditori mutuatari. L'ammontare dei singoli mutui da concedersi ai sensi del primo comma del presente articolo non puo' superare l'importo delle spese necessarie per il ripristino o la ricostruzione di una potenzialita' aziendale fino ad un massimo del 50 per cento superiore a quella della azienda sinistrata. Alla corresponsione dei contributi agli istituti finanziatori provvederanno, per le imprese industriali e commerciali, l'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie e, per le imprese artigiane, la Cassa per il credito alle imprese artigiane. Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ripartisce con propri decreti, la somma di cui al primo comma del presente articolo fra i tre settori interessati e assegna i relativi fondi all'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane. L'assegnazione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ad integrazione dei fondi di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sara' effettuata tenendo conto anche di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1. Art. 37-ter. Le operazioni di cui al precedente articolo 37-bis effettuate dalle imprese industriali e commerciali sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, con le modalita' dello stesso articolo. Le operazioni di cui all'articolo precedente effettuate dalle imprese artigiane sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. I fondi centrali di garanzia indicati nei due precedenti commi sono integrati della somma di lire 250 milioni ciascuno. Ai fini del comma precedente e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni che sara' iscritta nell'anno finanziario 1968 per lire 250 milioni nello stato di previsione del Ministero del tesoro e per lire 250 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. All'articolo 38, primo comma, le parole: all'articolo 1, sono sostituite con le altre: agli articoli 1 e 44-ter. All'articolo 41 il primo comma e' sostituito con il seguente: Alle famiglie che abbiano perduto un componente per causa dei terremoti del gennaio 1968 e' concesso un contributo di lire un milione; alle famiglie che abbiano perduto piu' componenti e' concesso un ulteriore contributo di mezzo milione per ciascun componente, in aggiunta al contributo di un milione di cui al presente comma. Dopo l'articolo 41 e' aggiunto il seguente articolo 41-bis: E' riconosciuta la qualita' di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi in conseguenza del terremoto dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968 e ai deceduti nel corso dei medesimi eventi. Agli invalidi e ai superstiti e' concessa, rispettivamente, una rendita vitalizia di invalidita' o una rendita di reversibilita' secondo le norme in vigore per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni. Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate annualmente dallo Stato. All'articolo 43, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: A valere su tale stanziamento il Ministero dell'interno e' autorizzato a disporre anticipazioni ai comuni che debbono procedere all'urgente demolizione di abitazioni pericolanti, salvo conguaglio in sede di liquidazione dei contributi di cui al primo e al secondo comma del presente articolo. All'articolo 44, dopo le parole: comuni indicati, sono aggiunte le altre: nell'articolo 44-ter del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e. Dopo l'articolo 46 e' aggiunto il seguente articolo 46-bis: Tutti gli studenti di qualsiasi ordine e grado residenti il 15 gennaio 1968 in uno dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1968, n. 12, sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi vari per l'anno scolastico in corso 1967-1968. All'articolo 47 e' aggiunto il seguente ultimo paragrafo: f) contributi all'opera universitaria dell'Universita' di Palermo. All'articolo 49, primo comma, le parole: complessivo di due milioni, sono sostituite con le altre: di 200 milioni per ogni ente. All'articolo 55, primo comma, le parole da: contemplati rispettivamente, sino alla fine, sono sostituite con le altre: previsti, rispettivamente dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1964, n. 870. L'articolo 59 e' sostituito con il seguente: La Cassa per il Mezzogiorno, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'agricoltura e foreste, in relazione a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, la Regione siciliana, nell'ambito delle leggi vigenti, proporranno al CIPE una serie di provvedimenti destinati a favorire la rinascita economica e sociale dei comuni indicati dagli articoli 1 e 44-ter del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dall'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45. Inoltre il Ministero delle partecipazioni statali promuovera' nella Regione siciliana l'intervento degli enti a partecipazione statale sia nel campo delle infrastrutture, sia nel campo delle iniziative produttive. Il complesso dei provvedimenti e degli interventi, di cui al presente articolo, sara' approvato entro il 31 dicembre 1968 dal CIPE anche nell'ambito delle procedure di revisione del piano di coordinamento degli interventi ordinari e straordinari per il Mezzogiorno di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717. Dopo l'articolo 59, sono aggiunti i seguenti: Art. 59-bis. Il fondo speciale di riserva della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 4,3 miliardi con legge 24 dicembre 1966, n. 1260, viene ulteriormente elevato a lire 7 miliardi. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione. Art. 59-ter. E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi quale concorso dello Stato per la realizzazione di un programma di opere stradali non inferiore a lire 60 miliardi. Il programma, che deve comprendere la costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo, sara' determinato dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa col Presidente della Regione siciliana. La somma di lire 30 miliardi sara' iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1971 e di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1972, per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade. All'onere derivante dal presente articolo si provvede negli anni indicati con prelievo, per corrispondente importo delle somme che annualmente vengono iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 4, lettera a), della legge 21 aprile 1962, n. 181. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato nonche' a quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. L'articolo 63 e' sostituito con il seguente: All'onere di lire 82 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1968, si provvede quanto a lire 60 miliardi, con i mezzi indicati ai precedenti articoli 60, ultimo comma, e 62, quanto a lire 11 miliardi a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 10 miliardi mediante riduzione del corrispondente fondo dell'anno finanziario 1968, e quanto a lire un miliardo con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 1968 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PRETI - TREMELLONI - GUI - MANCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - BOSCO - MARIOTTI - PASTORE - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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