Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 26 del 07/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 9 febbraio 1968 n. 35)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, concernente la proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, concernente la proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. E' convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, recante proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia, con le seguenti modificazioni: All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma: "Ai pensionati che abbiano versato complessivamente almeno 40 mensilita' di contributi alla gestione INACasa o alla GESCAL, ai lavoratori emigrati e ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive modificazioni, sono estesi i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, quando gli stessi realizzino abitazioni economiche e popolari sia singolarmente che associati in forma cooperativa". All'articolo 5, primo comma, le parole: "agli articoli 14 e seguenti", sono sostituite con le parole: "agli articoli 13 e seguenti". All'articolo 6, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: "Nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso, le quali tengano, in particolare, conto del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo e il costo dell'area". All'articolo 6, quarto comma, le parole: "prima dell'entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite con le parole: "dopo l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni". Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente articolo 6-bis: "Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' sostituito dal seguente: "E' in facolta' del Ministro per i lavori pubblici di disporre che singole pratiche rientranti, ai sensi di disposizioni legislative generali o speciali, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque o del presidente del Magistrato per il Po, siano trattate dall'Amministrazione centrale "". Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente articolo 6-ter: "Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, i benefici di cui all'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, si applicano all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 febbraio 1968 SARAGAT MORO - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)