Legge Ordinaria n. 260 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1968 n. 86)
Proroga della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  ed  il  secondo  comma  dell'articolo  5  della legge 30
dicembre 1960, n. 1676, sono sostituiti dai seguenti:
  "Per  la  esecuzione  dei  programmi  di  costruzione  di  cui alla
presente  legge, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre
in  ciascuno  dei sottoelencati esercizi, con il Consorzio di credito
per  le  opere  pubbliche,  mutui  da ammortizzarsi in un periodo non
superiore  a  20  anni,  fino  alla  concorrenza  di  un ricavo netto
indicato come segue:
dall'esercizio 1961-62 al 1963-1964 .......... lire 20 miliardi annui
per il periodo 1° luglio 1964-31 dicembre 1964 lire 10 miliardi
dall'anno finanziario 1965 al 1979 ........... lire 20 miliardi annui
per l'anno finanziario 1980 .................. lire 30 miliardi annui

  Nei  limiti  dell'importo  complessivo  di  lire  400  miliardi per
l'intero  ventennio,  gli  importi  non  mutuati nei singoli esercizi
potranno  essere  portati  ad  aumento  dello  importo  dei  mutui di
pertinenza degli esercizi successivi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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