Legge Ordinaria n. 270 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1968 n. 87)
Sistemazione in ruolo del personale a contratto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale  assunto  a  contratto a termine rinnovabile ai sensi
della  legge  23  giugno  1961,  n.  520,  modificata  dalla legge 20
dicembre  1965,  n.  1435,  che, alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  presti  la  sua  opera  per le esigenze dei Servizi
informazioni  e  proprieta' letteraria, artistica e scientifica della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e
dello  spettacolo  e' inquadrato nelle categorie del personale non di
ruolo  di  cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive
modificazioni.
  Il   personale   assunto   in  qualita'  di  redattore,  recensore,
commentatore,   esperto   statistico,   bibliografico,   musicale   e
cinematografico  e'  inquadrato  nella  categoria  la b) se munito di
laurea.
  Il   personale  assunto  in  qualita'  di  stenografo  d'ufficio  e
redazionale,    esperto    fonografico,   fototecnico,   cinetecnico,
radiotecnico  e  schedarista e' inquadrato nella seconda categoria se
munito  di  diploma  di  istituto di istruzione secondaria di secondo
grado.
  Il  personale  assunto in qualita' di operatore dei vari sistemi di
scrittura    multipla,    operatore    meccanografico   e   operatore
cinematografico di cabina e' inquadrato nella terza categoria anche a
prescindere dal titolo di studio richiesto. Nella stessa categoria e'
inquadrato  anche  il  personale  assunto  in  qualita' di stenografo
d'ufficio  e  cinetecnico,  non  munito  del  diploma  di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado.
  Il   personale  assunto  in  qualita'  di  traduttore,  interprete,
speaker, stenointerprete e intercettatore e' inquadrato nella seconda
categoria a prescindere dal titolo di studio richiesto.
  La  disposizione  di  cui  al  comma precedente si applica anche al
personale assunto in qualita' di redattore, non munito di laurea.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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