Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 274 del 14/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1968 n. 87)
Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Dopo l'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, e' aggiunto il seguente articolo: Art. 77-bis. "Nelle ipotesi di cui agli articoli 75 e 77, l'ufficiale dello stato civile fa rapporto al competente procuratore della Repubblica e gli trasmette copia del processo verbale di consegna del bambino trovato o del verbale di trascrizione della comunicazione del direttore dell'istituto. Il procuratore della Repubblica richiede al tribunale di pronunciare sentenza per la formazione dell'atto di nascita, in conformita' della seconda parte dell'articolo 69. Qualora non sia raggiunta la prova per la determinazione del luogo di nascita, viene indicato come luogo di nascita quello del ritrovamento. Qualora, anche dopo esperiti gli accertamenti tecnici, permanga incertezza sulla precisa data della nascita, viene indicato come giorno di nascita il primo, il quindicesimo o l'ultimo giorno del mese cui anche presumibilmente si riferiscono le risultanze probatorie. Gli estratti per riassunto e i certificati relativi alla nascita sono rilasciati in base alla sentenza del tribunale. Negli estratti per riassunto e nei certificati degli atti dello stato civile relativi alla nascita, nonche' negli altri atti dello stato civile, le persone, che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si trovavano nella situazione prevista dagli articoli 75 e 77 e per le quali non sia stato successivamente formato l'atto di nascita, vengono indicate come nate rispettivamente nel luogo del rinvenimento o in quello in cui ha sede l'istituto, e nel giorno, mese ed anno presuntivamente stabiliti in relazione all'eta' apparente attribuita nel processo verbale di cui all'articolo 75 o nella comunicazione di cui all'articolo 77. Tali indicazioni devono essere annotate dall'ufficiale dello stato civile a margine dell'atto al quale si riferisce l'estratto o il certificato, ai fini del rilascio di ulteriori documenti. Le stesse indicazioni devono risultare in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui, per le norme vigenti, e' prescritto che siano indicati il luogo e la data di nascita della persona". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 marzo 1968 SARAGAT MORO - REALE - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE
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