Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 275 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1968 n. 87)
Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i capitani del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici).
Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i capitani del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico In deroga a quanto stabilito nella colonna 6 dei quadri XV - ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e XVI - ruolo del servizio sanitario dello Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche e in deroga a quanto stabilito nella colonna 6 del quadro VII - ruolo del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici) di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, l'aliquota degli ufficiali non ancora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore, e' calcolata sulla somma dei posti in organico dei capitani e dei tenenti diminuita del numero dei capitani gia' valutati. Sono esclusi dalla valutazione i capitani con anzianita' di servizio permanente effettivo inferiore a sei anni. Le disposizioni della presente legge si applicano fino a quando la consistenza numerica dei capitani e dei tenenti del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici), del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del ruolo del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici) non raggiunga i quattro quinti di quella prevista dai rispettivi organici. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 1968 SARAGAT MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE
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