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Legge Ordinaria n. 28 del 19/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 1968 n. 36)
Trattamento tributario per le provviste di bordo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  prodotti  acquistati dai provveditori di bordo per la successiva
rivendita,   quali   provviste   di  bordo  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni  doganali,  a  navi  in  esercizio  od aerei in servizio
commerciale   su   linee   internazionali  si  considerano  destinati
all'esportazione dai provveditori medesimi agli effetti dell'articolo
21 della legge 19 giugno 1940, n. 762.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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