Legge Ordinaria n. 303 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 5 aprile 1968 n. 89)
Provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  insegnanti  non  di  ruolo di materie tecniche commerciali, di
materie tecniche industriali, di materie tecniche agrarie, di materie
tecniche  marinare,  di contabilita', economia domestica, elementi di
merceologia    e    disegno   professionale,   di   stenografia,   di
dattilografia,  di  calligrafia,  di  disegno tecnico; gli insegnanti
tecnico  pratici  a  tempo  indeterminato  nelle scuole di avviamento
professionale  nonche'  le  insegnanti  di  economia  domestica e gli
insegnanti  di  educazione  tecnica  e  d'applicazioni tecniche nelle
classi  di  scuola  media  a  carattere sperimentale e quelli di arte
applicata  e  di  disegno  geometrico nelle scuole d'arte e nei corsi
inferiori  degli  istituti  d'arte,  in possesso dei requisiti di cui
alle  lettere  a), b), c) e d) dell'articolo 2 della legge 3 novembre
1964, n. 1122, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge ed abbiano compiuto o compiano un periodo
di  servizio,  anche  non continuativo, con qualifica non inferiore a
buono,  di  anni  sei,  ridotto  a due per gli ex combattenti, per le
vedove  e gli orfani di guerra e categorie equiparate, sono collocati
alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi seguenti nei ruoli
delle  carriere  di concetto ed esecutiva del personale di segreteria
delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica.
  Il  collocamento  nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva
e'   disposto  subordinatamente  all'esito  favorevole  di  un  esame
colloquio   nei   confronti   di   coloro   che   siano  in  possesso
rispettivamente  di  titolo  di  studio  di  istruzione secondaria di
secondo  grado  ovvero  di  titolo  di istruzione secondaria di primo
grado  anche  se  unito  a declaratoria di equipollenza rilasciata su
parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
  Gli  esami  colloquio  saranno  indetti con decreto ministeriale il
quale  stabilira'  i  programmi  di  esame  nonche'  i  termini  e le
modalita' di presentazione delle domande.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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